INVESTIGAZIONI PRIVATE
CHI SIAMO
Professionisti esperti in ambito investigativo
La Wolfe Servizi è un′agenzia investigativa nata nel 2010 ad Agrigento. Il titolare è iscritto al n° 88 del CTU del Tribunale di Agrigento come Perito Esperto Trascrittore ed è al momento il Presidente Regionale della Federpol.
L′agenzia nel corso di oltre dieci anni di attività si è fatta conoscere e apprezzare per l′alta qualità dei servizi offerti, divenendo così un partner di fiducia per aziende, privati e avvocati dell′intera Sicilia.
Lo staff della Wolfe Servizi è composto esclusivamente da seri professionisti che operano SOLAMENTE su conferimento di incarico con estrema riservatezza, assoluta competenza ed etica professionale.
Ambiti di Intervento
Infedeltà Coniugale
L′art. 143 del Codice Civile sancisce che il marito e la moglie acquisiscono con il matrimonio, oltre ai diritti, anche gli stessi doveri. Uno di questi, e il più frequentemente violato, è la fedeltà coniugale, che si trova ad essere tra le principali e più frequenti richieste di investigazioni in ambito privato.
I principali segnali di un possibile tradimento sono:
  • Eccessivo utilizzo del cellulare e dei social
  • Blocco del cellulare con nuove password
  • Maggiore cura del proprio aspetto fisico
  • Cambio improvviso del comportamento
  • Cambio di stanza quando squilla il cellulare
In questi casi, l′investigatore privato viene chiamato ad effettuare una serie di indagini per verificare che l′effettivo tradimento sussista e con quali modalità si svolge, così da raccogliere prove per un′eventuale separazione giudiziale con addebito a carico di uno dei due coniugi.
Le prove certe e inconfutabili, la cui veridicità non può essere messa in dubbio, vengono raccolte e organizzate così da fornire al cliente una relazione dettagliata che potrà essere utilizzata in sede giudiziaria per contribuire a dimostrare l′avvenuto tradimento e favorire la richiesta di separazione con addebito.
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l′inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l′intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l′addebito al coniuge responsabile dell′adulterio, salvo che questi dimostri di non essere stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Controllo Dipendenti
Il lavoratore che tiene comportamenti incompatibili con lo stato di malattia dichiarato, o che ne rallentano la guarigione, può essere licenziato per giusta causa.
In questi casi si verifica una violazione dei doveri di fedeltà, buona fede e correttezza inerenti al rapporto di lavoro subordinato e viene meno il legame di fiducia intercorrente con il datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia il sospetto che la malattia non sussista (finta malattia), o che non sia tale da determinare uno stato di incapacità lavorativa che giustifichi l′assenza, le aziende sono legittimate ad effettuare controlli mediante agenzie investigative autorizzate dalle Prefetture, al fine di accertare se il dipendente che è assente dal lavoro per malattia sia veramente malato o stia invece svolgendo un′altra attività lavorativa, anche in forma non ufficiale, oppure stia tenendo comportamenti tali da ritardare la pronta guarigione ed il rientro al lavoro.
Tra i doveri del lavoratore assente per malattia rientra infatti, specificamente, quello di osservare tutte le cautele necessarie per il sollecito recupero e guarigione della malattia ed il ripristino delle proprie energie psichiche e fisiche, così da poter riprendere la propria attività lavorativa quanto prima in piena efficienza.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che la malattia falsa, simulata o inesistente del dipendente è causa di licenziamento anche se attestata da un certificato medico. Infatti le varie sentenze della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n° 18507 del 21 settembre 2016, n° 17113 del 16 agosto 2016, n° 25162 del 26 novembre 2014, stabiliscono la legittimità dello strumento investigativo per la confutazione di quanto affermato dal certificato medico.
Uso Improprio Legge 104
Un altro caso emblematico che ha preso piede negli ultimi anni è l′uso improprio dei permessi legge 104. L′articolo 33 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, Legge-quadro per l′assistenza, l′integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ha introdotto nell′ordinamento italiano i permessi retribuiti per assistere un familiare portatore di handicap. La legge è stata successivamente modificata dalla legge n. 53 del 8 marzo 2000, dalla legge n. 183 del 13 maggio 2010 e dal Decreto Legislativo n.119 del 18 luglio 2011.
I permessi retribuiti ex legge 104/92 spettano ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, ma anche al genitore, al coniuge, ai parenti o agli affini entro il secondo grado, in qualità di caregiver, a patto che utilizzino questi permessi per assistere il familiare disabile. La scorretta fruizione dei permessi ex Legge 104 del 1992 può costituire giusta causa di licenziamento; se i permessi ex legge 104 del 1992 vengono utilizzati non per l′assistenza al familiare disabile, bensì per svolgere altre attività, si verifica un abuso del diritto.
Il lavoratore che faccia un uso improprio del permesso non solo viola i suoi doveri di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, ma potrebbe essere accusato di truffa aggravata ai danni dell′INPS, reato che ex art. 640 c.p. è procedibile d′ufficio. Le aziende possono tutelarsi da questo fenomeno ricorrendo all′ausilio di agenzie investigative autorizzate, il cui utilizzo è giustificato dalle sentenze della Corte di Cassazione, sez. Lavoro n° 9217 del 6 maggio 2016 , n° 4984 del 4 marzo 2014, anche soltanto davanti al mero sospetto che il lavoratore possa tenere comportamenti illeciti.
Indagini di questo tipo, svolte nel rispetto della privacy, consentono di raccogliere prove certe e inoppugnabili, che in caso di scorretto utilizzo dei permessi retribuiti ex legge 104, consentono all′azienda di procedere al licenziamento con giusta causa del dipendente.
Indagini Difensive
Innanzitutto precisiamo che non tutti possono procedere con l′investigazione difensiva, ma solo il difensore che riceve un apposito mandato difensivo dalla parte privata, sia essa la persona sottoposta alle indagini preliminari oppure la persona offesa dal reato.
Per fare un parallelismo, l′attività di indagine inquirente viene svolta dal Pubblico Ministero, il quale si avvale della Polizia Giudiziaria o dei propri consulenti tecnici, mentre l′attività di indagine difensiva può essere espletata esclusivamente dal difensore nominato. Ovviamente nell′espletamento delle indagini difensive il difensore si avvale di sostituti, nonché degli investigatori privati appositamente incaricati. A tale riguardo, il ruolo degli investigatori privati è fondamentale nello svolgimento delle indagini difensive, in quanto soggetti autorizzati mediante apposita licenza disciplinata dall′art. 134 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e professionalmente specializzati per tale attività, avendo a propria disposizione anche specifica strumentazione tecnica.
Nel processo penale di tipo accusatorio l′investigazione difensiva svolge un ruolo essenziale, in quanto permette al difensore della parte privata di ricercare le fonti di prova, acquisirne gli elementi e presentarli al Giudice ai fini della formazione della prova su cui si fonderà la decisione. Il fondamento costituzionale delle indagini difensive si rinviene nell′art. 24 della Costituzione, secondo il quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento".
In sostanza, l′investigazione difensiva non è altro che un′esplicazione del diritto di difesa. Ma non solo. La materia delle indagini difensive è stata disciplinata dalla Legge n. 397 del 2000 entrata in vigore quale attuazione del principio del "giusto processo" introdotto dalla legge costituzione n. 2 del 1999 che ha modificato l′art. 111 della Costituzione, prevedendo, tra gli altri, i seguenti principi fondamentali:
  • La parità delle parti nel processo penale ("ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale")
  • Il diritto per l′imputato di preparare la propria difesa ("disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa")
  • Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale ("il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova").
Con la Legge n. 397 del 2000 è stato introdotto l′art. 327 bis c.p.p., ai sensi del quale "fin dal momento dell′incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro". Diversamente dal Pubblico Ministero, il quale ai sensi dell′art. 358 c.p.p. dovrebbe svolgere "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini", il difensore della parte privata non ha l′obbligo di cercare e presentare al Giudice elementi a sfavore della parte assistita. In sostanza, il difensore della parte privata, perseguendo l′interesse del proprio assistito, è libero di valutare se un elemento di prova è favorevole alla parte tutelata e decidere se portarla o meno all′attenzione del Giudice.
Indagini Patrimoniali
Le indagini patrimoniali hanno lo scopo di portare alla luce l′esistenza di beni mobili o immobili in possesso di una persona fisica o un′azienda e rappresentano delle vere e proprie investigazioni economico-finanziarie che possono risultare molto utili  all′avvocato della difesa per rivalersi su di un debitore non pagante per saldare il debito in essere.
Possono altresì essere utili quando si vuole capire perché l′ex coniuge non provvede più al versamento dell′assegno di mantenimento. In sostanza le indagini patrimoniali consentono di avere di fronte uno stato patrimoniale complessivo, con tutti gli attivi ed eventuali passivi, della persona fisica o dell′azienda presa in esame.
Le indagini patrimoniali interessano conti correnti, beni mobili e immobili posseduti, fonti di reddito derivati da lavoro, locazioni, pensione o partecipazione a quote aziendali.
Bonifiche ambientali, veicolari e telefoniche
Le bonifiche ambientali e tecnologiche sono operazioni che mirano a individuare i dispositivi di intercettazione audio e video presenti all′interno di un ambiente (come una casa, un ufficio, un′auto o un dispositivo elettronico come un telefono), mediante i quali possono essere acquisite o rubate informazioni strategiche e riservate, e poi utilizzate a danno della persona o dell′azienda.
L′attività di bonifica ambientale e tecnologica svolta dall′agenzia ha lo scopo di contrastare fenomeni di concorrenza sleale, spionaggio industriale, fuga di notizie, perdita di dati, furto di dati informatici o più semplicemente controllo da parte di coniugi e/o partner.
Se temi di essere spiato o intercettato e vuoi tutelare la tua privacy affidati a dei professionisti che grazie all′ausilio di dispositivi di rilevazione realmente professionali, sono in grado di individuare con precisione qualsiasi dispositivo spia nell′ambiente.
Effettuiamo anche la bonifica forense di qualsiasi tipologia di smartphone o computer per individuare l′eventuale installazione di software spia o programma spia.
MISSION
Il dubbio è scomodo, ma solo gli imbecilli non ne hanno
L′obiettivo della Wolfe Servizi è essere di aiuto al proprio cliente fornendo prove inconfutabili, che possano rappresentare la base di partenza per far valere i propri diritti in ambito giudiziario. Partendo dal conferimento di incarico, l′agenzia provvede a stilare un protocollo operativo basato su pedinamenti, appostamenti, raccolta prove e stato dei luoghi, naturalmente con discrezione, affidabilità e nel rispetto di tutte le normative.
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